Il DL 36/2022, nuovo decreto PNRR,  ha introdotto, da un lato l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari e dall’altro, ha previsto, per il 3° trimestre 2022,  la non applicazione di sanzioni per fatturazione tardiva, laddove la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Dunque, tale deroga terminerà i suoi effetti a partire dal 1° ottobre. Ciò comporta che anche i forfetari dovranno emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Da qui, è normale chiedersi quando un’operazione si considera effettuata.

Perchè è proprio da tale momento che scattano i 12 giorni entro i quali la fattura deve essere emessa, per evitare sanzioni.

Ti diciamo fin da subito che il momento di effettuazione dell’operazione si individua in maniera differente a seconda se stiamo parlando di prestazione di servizi (ad esempio la consulenza di un avvocato) o di vendita di un bene.

La Legge ti permette anche di predisporre immediatamente la fattura ossia al momento di effettuazione dell’operazione, per poi inviarla entro i 12 giorni successivi.

Sanzioni Fattura elettronica. Il regime transitorio per i forfettari

Dal 1° luglio 2022 i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), nonchè le associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, devono rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica. Detto ciò,  in riferimento alle operazioni di cui al terzo trimestre 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva/omessa, laddove la fattura sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Così per fare un esempio, ipotizzando un’operazione di vendita effettuata in data 18 agosto, il venditore in regime forfettario avrà tempo fino al 30 settembre per emettere fattura.

Dal 1° ottobre però, anche in contribuenti in regime forfetario, dovranno emettere la fattura nei termini previsti per tutti gli operatori commerciali.

Dunque, anche i forfetari dovranno emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Entro quanto va emessa la fattura?

Un’operazione si considera così effettuata ai fini Iva, ex art. 6 del DPR 633/72, c.d decreto IVA:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del dovuto.

Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura c.d. immediata deve essere emessa entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione come sopra individuata (circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019).

Detto ciò, un esempio ci aiuta meglio a capire quanto detto finora.

Ipotizziamo una vendita di beni effettuata il 1° ottobre 2022, la fattura può essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo Sistema di Interscambio, SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (1° ottobre 2022);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (1° ottobre 2022);
  • generata e trasmessa allo SdI in uno qualsiasi dei 12 giorni intercorrenti tra l’operazione (1° ottobre 2022) e il termine ultimo di emissione (12 ottobre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (1° ottobre 2022).

Obbligo di fattura elettronica. Quale sanzione per i forfettari?

Se per la fattura elettronica forfettari non si rispettano le suddette tempistiche, dal 1° ottobre scatteranno le sanzioni di cui all’art.6, comma 2 del D.Lgs 471 del 1997.

Nello specifico:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Dunque: sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro; quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.