Fattura elettronica anche per i forfettari. Ci siamo, con l’approvazione del nuovo decreto PNRR, il Governo ha definito la norma che estende l’obbligo anche ai contribuenti in regime forfettario nonchè agli altri soggetti che ne erano esonerati. Quello che cambia è solo la modalità di predisposizione e invio della fattura. Infatti, rimangono in essere le regole ordinarie in materi di iva. Soprattutto in riferimento all’individuazione del momento in cui l’operazione si considera effettuata e al conseguente obbligo di emissione della fattura.

Detto ciò, entro quando va emessa la fattura elettronica?

Fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario

Dal 1° luglio in avanti, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti in “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), nonchè le associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, non sono più esclusi dalla fatturazione elettronica.

Per le associazioni, l’esclusione operava laddove i proventi commerciali percepiti nell’anno precedente non erano superiori al limite di 65.000 euro (associazione sportive dilettantistiche, pro loco, ecc).

Nello specifico, l’obbligo di fattura elettronica del nuovo decreto PNRR, si applica:

  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Detto ciò, è lecito chiedersi se la fattura elettronica cambi anche le tempistiche entro le quali è necessario emettere la fattura. Una volta che la fattura è stata predisposta.

Entro quando va emessa la fattura elettronica?

Quando si parla di tempistiche di legge entro le quali emettere la fattura, si fa riferimento alle regole di cui all’art.6 del DPR 633/72, c.d decreto IVA.

Da qui:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura ordinaria deve essere emessa entro 12 giorni.

La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.

Detto ciò, un esempio ci aiuta meglio a capire quanto detto finora.

Ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 luglio 2022, la fattura potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 luglio 2022);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 luglio 2022 );
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 luglio 2022) e il termine ultimo di emissione (8 agosto), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 luglio 2022).

Dunque, valgono le stesse tempistiche in essere per la fattura cartacea.

Infine,  da ricordare che per i nuovi soggetti obbligati, in riferimento al il terzo trimestre 2022,  non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.