Di recente, l’Agenzia delle entrate con una specifica FAQ, ha chiarito che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a fatturare in formato elettronico dal 1° luglio 2022 solo se i ricavi/compensi 2021 sono stati superiori a 25.000 euro. In caso contrario l’obbligo può essere rimandato al 1° gennaio 2024.

Detto ciò, c’è un caso in cui la fattura emessa nei confronti di un privato non può essere mai elettronica. Non si tratta di una nuova disposizione ma di una norma che di recente è stata prorogata anche per il 2023 dall’ultimo decreto Milleproroghe.

Vediamo chi nello specifico e rispetto a quali operazioni non potrà emettere una fattura elettronica.

La fattura elettronica per chi è in regime forfettario

L’art.18 del DL 36/2022, c.d. decreto PNRR, ha disposto che, in caso di superamento nell’anno precedente di un monte ricavi/compensi pari a 25.000 euro, anche i seguenti soggetti sono tenuti alla fatturazione elettronica con effetti dal 1° luglio 2022:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Da qui, l’obbligo di fattura elettronica decorre: dal 1° luglio 2022 o dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Con una recente FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

In realtà nella circolare n° 26/E il chiarimento era stato molto superficiale e poco aveva risolto i dubbi dei diversi addetti ai lavori. Ora invece è tutto chiaro.

Nei fatti, per molti è ammesso il cartaceo anche nel 2023.

In un caso il cartaceo è obbligatorio

C’è un caso in cui o meglio vi sono dei soggetti con partita iva rispetto ai quali anche nel 2023 c’è il divieto di emettere fattura elettronica.

Nello specifico, come da proroga fissata con il DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, non possono emettere fattura elettronica nel 2023, indipendentemente dai compensi conseguiti:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(articolo 10-bis, Dl 119/2018- Fisioterapista; Logopedista; Podologo; ecc.), e
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Tali contribuenti, per le prestazioni erogate in favore di privati non possono emettere fattura elettronica in transito dal sistema di interscambio, S.d.I.

Di conseguenza, nei rapporti con i privati, la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio ( Agenzia delle entrate, circolare n°14/E 2019).