Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto-legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità contenute nel decreto spicca l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario.

Si parte dal 1° luglio 2022.

Il nuovo decreto PNRR e le fatturazione elettronica per i forfettari

Dopo che il Consiglio dell’Unione Europea  ha autorizzato l’Italia ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di coloro che ne erano esonerati, compresi i forfettari, si attendeva la norma che mettesse nero su bianco la novità.

Ebbene come detto in premessa, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto-legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario.

In particolare,  l’obbligo per i forfettari e per gli altri soggetti decorrerà a partire dal 1° luglio 2022. Per le operazioni poste in essere da questa data in avanti.

Nello specifico, l’obbligo in parola si applica:

  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Lo stesso decreto dispone che in riferimento al terzo trimestre 2022, per i nuovi soggetti obbligati,  non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva, laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Oltre ai forfettari, minimi e associazioni sportive dilettantistiche

La novità della fatturazione elettronica non riguarda solo i forfettari ma anche:

  • contribuenti in “regime di vantaggio”e
  • le associazioni in il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991(associazione sportive dilettantistiche, pro loco, ecc).

Tali ultimi soggetti (associazioni) fino ad oggi erano esonerati dalla fatturazione elettronica se i proventi commerciali percepiti nell’anno precedente risultavano non superiori al limite di 65.000 euro.

Obbligo di fatturazione elettronica. Non cambiano i termini di emissione della fattura

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, non cambia le tempistiche per emettere la fattura. Rispetto all’effettuazione dell’operazione.

A tal proposito, si devono sempre rispettare le regole di cui all’art.6 del DPR 633/52. c.d decreto IVA.

Da qui:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Rispetto al momento di effettuazione dell’operazione così come appena individuato, la fattura ordinaria deve essere emessa entro 12 giorni. Fatto salvo quanto previsto dal nuovo decreto per il terzo trimestre 2022, periodo nel quale non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.