Salvo colpi di scena e proroghe, dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari e partite IVA in regime di vantaggio. In tale ambito è fondamentale sapere cos’è il SdI (Sistema di Interscambio)

La cosa non interesserà subito tutti ma solo una parte. In dettaglio, dal 1° luglio 2022, l’obbligo scatterà solo per coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, invece, l’obbligo riguarderà tutti i forfettari e contribuenti di vantaggio, indipendentemente dal volume di ricavi/compensi.

Ad estendere la fattura digitale anche a questi contribuenti è il decreto – legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto Pnrr 2), con cui, quindi, l’Italia recepisce l’autorizzazione, in tal senso, da parte dell’Europa.

In attesa dell’appuntamento, dunque, è bene per queste partite IVA farsi trovare pronte. Quindi, scegliere, ad esempio, il servizio attraverso cui procedere alla fatturazione. A questo proposito ricordiamo il servizio di fatturazione digitale “gratis” dell’Agenzia delle Entrate.

Importante è familiarizzare anche e soprattutto con il SdI (Sistema di Interscambio). Vediamo perché è importante e a cosa serve.

Fattura elettronica, cos’è il SdI (Sistema di Interscambio)

Nell’ambito del processo di fattura elettronica il ruolo più importante è proprio quello svolto dal Sistema di Interscambio (SdI).

Definito come il “postino della fattura elettronica”, è il sistema in cui viaggia la fattura. Una fattura elettronica non emessa attraverso questo sistema si considera non emessa.

Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità. In dettaglio si può utilizzare

  • il servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
  • la procedura web ovvero l’app  messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
  • una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo “[email protected]
  • utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

Cosa fa il SdI nel processo di fattura digitale

Il SdI volge sostanzialmente i seguenti compiti nella fattura digitale:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (denominazione di chi la emette, partita IVA, ecc.)
  • controlla l’indirizzo telematico di destinazione (il codice destinatario ovvero l’indirizzo PEC)
  • verifica l’esistenza della partita IVA del fornitore (il cedente/prestatore) e la partita IVA o il Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) destinatario
  • controlla che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro)
  • verifica che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato e, quindi, duplicato.

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il sistema scarta la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto.

Laddove, invece, tutti i controlli sono con esito positivo, il SdI recapita la fattura digitale all’indirizzo telematico indicato e invia, a chi l’ha trasmessa, una ricevuta di consegna (con indicazione della data e dell’’ora esatta).