E’ oramai certo che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario. Infatti, il Consiglio UE ha dato l’ok all’Italia sia per prorogare l’obbligo fino al 31 dicembre 2021 sia per estenderlo ai contribuenti in regime forfettario e a quelli in regime di vantaggio.  L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica cambia qualcosa nei rapporti con i consumatori finali? E’ sempre possibile richiedere una copia cartacea della fattura?

Ecco quello che c’è da sapere.

Fattura elettronica anche per i forfettari

IL Consiglio UE ha accolto la proposta dell’ l’Italia di prorogare l’obbligo di fatturazione elettronica.

Il parere positivo riguarda anche la possibilità di estendere l’obbligo di fattura elettronica  in capo ai contribuenti, soggetti passivi, che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva IV.

Nel nostro ordinamento il riferimento è ai contribuenti forfettari e a quelli nel c.d regime di vantaggio.

Non è ancora chiaro quando di preciso entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai forfettari.

Ora che l’Italia ha ottenuto l’autorizzazione UE, sarà necessario una norma nazionale per mettere nero su bianco l’obbligo in esame.

Secondo noi di investire Oggi, se ne parlerà nei primi mesi del 2022. Infatti, è molto improbabile l’inserimento di  un emendamento ad hoc al DDL di bilancio 2022.

Cosa cambia nel rapporto con i consumatori finali?

E’ lecito chiedersi se nel rapporto tra forfettari e consumatori finali cambia qualcosa ai fini della documentazione delle operazioni.

Il consumatore finale ha sempre diritto ad una copia cartacea della fattura elettronica?

Ebbene, la risposta è affermativa.

Infatti valgono le regole già in essere per gli operatori già tenuti a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica.

Da qui, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con apposita FAQ, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura (anche tramite e-mail).

Salvo che il cliente non vi rinunci.

Attenzione, ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale.

In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, si considerano i dati della fattura elettronica.

Dunque, per i consumatori finali cambia ben poco.

Inoltre, coloro che hanno aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, potranno prendere visione delle fatture emesse nei propri confronti.

Su tale punto, gli operatori Iva e i consumatori finali, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 31 dicembre 2021. Se l’adesione avverrà entro tale data, non si perdono le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019 in avanti.