In redazione è arrivato un interessante quesito che riguarda l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari.

In particolare, un nostro lettore che come mestiere fa il fisioterapista ci ha chiesto se potrà continuare a fatturare in formato cartaceo oppure se sarà tenuto alla fatturazione elettronica anche nei confronti dei privati.

Ecco la risposta.

L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari

Dal 1° luglio i contribuenti in regime forfettario hanno iniziato a cimentarsi con la fattura elettronica.

Infatti, a partire da tale data, i contribuenti in regime forfetario non possono più ricorrere al formato cartaceo.

Anche la conservazione delle fatture deve avvenire in maniera elettronica, sia per le fatture in entrate che per quelle in uscita.

Ad ogni modo, dal 1° luglio 2022, la fattura elettronica riguarda anche:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Tali ultimi soggetti erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Detto ciò, la decorrenza dell’obbligo è differenziato a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nel 2021.

In particolare, l’obbligo di fattura elettronica decorre:

  • dal 1° luglio 2022,
  • dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Operatori sanitari. Rimane il divieto di fatturazione elettronica

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito riportato in premessa.

L’art.18 del D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dopo l’OK dell’Unione Europea, non è intervenuta sulle disposizioni normative che prevedono il divieto di emissione della fattura in formato elettronico.

Dunque, anche per l’anno 2022, non possono emettere F.E.

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(articolo 10-bis, Dl 119/2018), e
  • i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Difatti, per questi soggetti varrà ancora il divieto di emettere F.E. Nei rapporti con i privati la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio (S.d.I.). Indicazioni operative che sono state evidenziate dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°14/E 2019.

In sintesi, il nostro lettore non potrà emettere fattura elettronica nei confronti dei privati (B2C).