L’Agenzia delle Entrate, dando risposta ad apposita istanza di interpello, chiarisce l’aliquota IVA da applicare al fast food ordinato via app.

Il chiarimento riguarda sia il caso in cui il cibo ordinato viene poi consumato ai tavoli, sia l’ipotesi in cui il cibo è portato via (il classico “asporto”).

Somministrazione alimenti e bevande: differenza con l’asporto

In primis ci risulta utile richiamare la precisazione data dalla stessa Agenzia delle Entrate nel precedente Principio di diritto n. 9 del 2020, in cui è fatta distinzione tra:

  • somministrazione di alimenti e bevande
  • cessione di beni nell’ambito dell’asporto.

La somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata ad aliquota IVA del 10%, in quanto inquadrata nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n.

4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (la somministrazione di alimenti e bevande si configura con il servizio ai tavoli).

Le vendite di alimenti e bevande da asporto è considerata, invece, a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare e, quindi, sono da assoggettare all’aliquota IVA propria di ciascun prodotto ceduto.

Il cibo o la bevanda da asporto non è somministrazione

Questo stesso principio, per l’Amministrazione finanziaria, è stato ribadito nella Risposta n. 581 del 14 dicembre 2020, laddove l’ordinazione del cibo avviene tramite app. Quindi:

  • se l’ordine del cibo al ristorante, pizzeria, pub o altro locale, è fatto tramite app e viene poi consumato ai tavoli, configurandosi somministrazione di alimenti e bevande, troverà applicazione l’IVA al 10%
  • se l’ordine avviene tramite app ed il cibo ordinato non è consumato ai tavoli ma altrove (quindi, cibo da asporto), la cessione dell’alimento e/o della bevanda è soggetta ad aliquota propria del bene oggetto di vendita.

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