L’INPS ha precisato con la Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali per stabilire il diritto agli assegni familiari per il 2021 a beneficio di talune categorie di lavoratori autonomi e pensionati.

La comunicazione si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori: coltivatori diretti; coloni e mezzadri; pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e piccoli coltivatori diretti.

Familiari a carico per l’anno 2021: chiarimenti dell’INPS

La Circolare INPS n. 157 ha la funzione di rendere noti i valori di riferimento per l’anno 2021, a beneficio dei lavoratori autonomi e dei pensionati che hanno diritto agli assegni familiari per il corrente anno.

Nei confronti della platea di soggetti destinatari la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Gli importi delle prestazioni spettanti sono:

 

  • 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Familiari a carico per l’anno 2021: tabelle dei limiti di reddito familiare

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso d’inflazione programmato per l’anno 2020 è stata pari allo 0,8%.

Sono state aggiornate le tabelle da applicare a decorrere dal primo gennaio 2021 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare.

Diritto agli assegni familiari per l’anno 2021: Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2021 e per l’intero anno nell’importo mensile di 515,58 euro.

I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) risultano di seguito fissati per tutto l’anno 2021:

  • 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
  • 1270,69 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti reddituali valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.