Il Ministro del lavoro Elsa Fornero

False partite Iva oggetto di contrasto nella riforma del lavoro del ministro Fornero e ora analizzate anche da una circolare Inail.

 False partita Iva

 La Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi dell’INAIL ha diffuso la circolare n. 15/2013, che analizza le novità della legge del lavoro Fornero, la legge n.92/2012 e in particolare sulle false partite Iva. La circolare in oggetto si apre ricordando che la riforma del lavoro Fornero ha introdotto l’art.

69 bis nel Decreto legislativo 276/20031  con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di monocommittenza. Attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la riforma ha cercato di arginare il fenomeno delle false partite Iva.

 Nozione di partita Iva

 La partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei  lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un ‘opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 False partite Iva Fornero

 La Riforma del lavoro Fornero stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita Iva si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti:

1) durata della collaborazione : tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun  anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla  normativa in materia.

2) fatturato : deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi.

Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile)decorrente dal 18 luglio 2012. Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il  criterio dell’anno civile – adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi – attragga necessariamente anche il criterio reddituale.

3) postazione fissa di lavoro : tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.

 False partite Iva, la verifica

 Per  i primi due presupposti, la verifica potrà essere fatta solo a posteriori, una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla Legge. Invece il terzo presupposto, relativo alla postazione fissa, potrà essere verificato da subito anche se da solo non  potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.

In definitiva, si legge nella circolare Inail sulle false partite Iva, il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate. Così nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in  presenza di uno specifico progetto. E’ una  presunzione relativa, in quanto il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

 In sostanza l’Inail sottolinea che se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:

• collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;

• rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

 False partite Iva, entrata in vigore novità

 Le novità sulle false partita Iva per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma del lavoro, sono applicabili dal 18 luglio 2012. Rimangono tuttavia escluse dalla presunzione, ricorda l’Inail nella sua circolare sia le prestazioni di elevate competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze nell’esercizio concreto dell’attività, sia che siano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo di lavoro autonomo di almeno 1,25 il minimale contributivo per gli iscritti alla gestione commercianti INPS. Per il 2013 tale importo è pari a euro 19.196.