Il modello F24 telematico, ormai da qualche anno, è diventato obbligatorio per tutti i soggetti titolari di partita Iva e non. Con un F24 presentato attraverso il modello cartaceo si potrebbe incorrere in pesanti sanzioni.

Il DL 193/2016 e il DL 50/2017 hanno riformato fortemente i modelli di compensazione degli F24. L’obiettivo della riforma è stato proprio quello di evitare indebite compensazioni di crediti d’imposta. Qualsiasi esse siano.

Regole attuali di compensazione

Per i contribuenti titolari di partita iva e non, il DL 50/2017 specifica che:

  • I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007).
  • I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). Per i soggetti titolari di partita IVA, tuttavia, resta fermo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nei casi previsti dall’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, descritti in precedenza.
  • I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).
  • La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione».

Sanzioni

L’articolo 11, comma 1, lettera a) del D.

Lgs.
471/1997, individua in tali infrazioni le sanzioni a cui il contribuente può venire sottoposto:

«1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri».