E’ una sentenza che sta facendo discutere quella in merito alla punibilità come reato penale dell’evasione fiscale emessa dalla seconda Sezione penale del Tribunale di Asti il 7 maggio scorso. La pronuncia dei giudici, che in merito alla questione della coesistenza tra sanzione amministrativa e penale ribadisce il principio giuridico del ne bis in idem, è destinata a fare storia. Il riferimento legislativo è all’art 649 del Cpp che esclude un secondo giudizio per il medesimo fatto. Stando all’opinione del giudice Giulio Corato l’articolo è soggetto ad interpretazione analogica in materia di evasione fiscale.

La conclusione è che, laddove le sanzioni amministrative siano particolarmente pesanti e afflittive, assumono valore penale e quindi non possono coesistere con sanzioni penali.   E’ improprio quindi dire che la sanzione amministrative cancella il reato, piuttosto lo punisce essa stessa senza bisogno di altre pene. La sentenza in analisi segue la pronuncia della Corte dei diritti dell’Uomo dello scorso anno: con la famosa sentenza Grande Stevens i giudici avevano richiamato i c.d. criteri Engel e avevano stabilito l’illegittimità della misura penale successiva alla sanzione amministrativa in quel caso applicata dalla Consob ad una società che aveva evaso. Il caso esaminato dal giudice di Asti riguarda invece un imprenditore rinviato a giudizio per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno 2007. Al verbale di accertamento per una base imponile evasa di circa 730 mila euro aveva già fatto seguito però una sanzione pari a mezzo milione di euro. Nel processo penale il Pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Il giudice però ha concluso che “non v’è francamente chi non veda come € 552.994,20 di sanzioni iscritte a ruolo costituiscano una pena pesantissima, capace di condizionare la vita del trasgressore in misura assai maggiore rispetto a molte delle sanzioni attualmente contemplate dal codice penale” non applicando quindi la pena detentiva.
Difficile pensare che questa sentenza non avrà ripercussioni sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale della Sentenza del tribunale di Asti su evasione fiscale