Anche per l’evasione fiscale e per gli accertamenti fiscali esiste un termine di prescrizione superato il quale l’Agenzia delle Entrate no può più procedere ai controlli.

Il termine entro cui l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate deve avvenire varia in base alle omissioni commesse nella dichiarazione dei redditi ma è bene sapere che tutte le eventuali irregolarità del 2011 o anteriori sono del tutto sanate per effetto della prescrizione quinquennale.

Le norme sull’accertamento sui redditi, però, sono cambiate e per tutte le evasioni successive al 1 gennaio 2016 i termini di accertamento sono più favorevoli per il Fisco.

Quali annualità non possono più essere oggetto di accertamento?

Per tutte le evasioni commesse fino al 31 dicembre 2015, il termine di prescrizione per l’accertamento fiscale rispetta le seguenti regole:

  • per omessa indicazione di un compenso nella dichiarazioni dei redditi l’accertamento deve avvenire entro il quarto anno successivo alla presentazione
  • per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l’accertamento deve avvenire entro il quinto anno successivo a quello dell’omissione.

Dal 1 gennaio 2016, come abbiamo anticipato, i termini per l’accertamento si allungano e in particolare è previsto che:

  • per omessa indicazione di un compenso nella dichiarazioni dei redditi l’accertamento deve avvenire entro il quinto anno successivo alla presentazione
  • per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l’accertamento deve avvenire entro il settimo anno successivo a quello dell’omissione.

Dal 1 gennaio 2017, quindi, si sono prescritte tutte le evasioni commesse nel 2011 (o in data precedente, ovviamente) per omessa indicazione di compensi nella dichiarazione dei redditi e quelle commesse nel 2010 (o precedentemente) per quel che riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione stessa.

Il 1 gennaio 2018, di conseguenza, si prescriveranno le evasioni commesse nel 2012 per omessa indicazione di redditi e nel 2011 per omessa dichiarazione.

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