Dallo scorso 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole riferite all’esterometro. Che in un certo senso risulta essere abrogato. Da quella data, infatti, tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia devono transitare per lo SdI (sistema di interscambio). Lo stesso della fattura elettronica.

Ricordiamo che l’esterometro è, la comunicazione (trimestrale) che le partite IVA trasmettono all’Agenzia delle Entrate, contenente le operazioni fatte con soggetti esteri. Non è da farsi laddove le operazioni siano documentate con bolla doganale o fattura elettronica.

La storia dell’esterometro

A decorrere 1° gennaio 2022 l’esterometro doveva scomparire.  A partite dalla suddetta data lo SdI (sistema di interscambio) doveva diventare l’unico canale di trasmissione. Ciò sia per le fattura elettroniche sia per i dati riferiti alle operazioni con l’estero.

A deciderlo era la manovra di bilancio 2021, la quale, dunque, stabiliva che dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, andavano trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Tuttavia, il legislatore ci ha ripensato con il decreto fiscale collegato alla manovra 2022, stabilendo che, l’abolizione dell’esterormetro slittasse di 6 mesi, e, quindi, operativa dal 1° luglio 2022 e non più dal 1° gennaio 2022.

Esterometro (aggiornato), obbligo anche per i forfettari

Dal 1° luglio 2022, in dettaglio, è previsto che:

  • la trasmissione (esclusivamente tramite SdI) deve avere ad oggetto tutte le operazioni (in uscita) con soggetti esteri, compresi i consumatori (anche se in quest’ultimo caso solo se il corrispettivo dell’operazione è certificato tramite fattura o altro documento).
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia  costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro.

Nella Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove regole per l’esterometro si applicano anche alle partite IVA forfettarie.

Dunque anche i forfettari obbligati all’esterometro (aggiornato). Per loro ricordiamo anche che dal 1° luglio 2022 è scattato obbligo di fattura elettronica se nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro.