La manovra di bilancio 2021 abolisce, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, il c.d. esterometro, introdotto dal comma 3-bis art. 1 D. Lgs. n. 127 del 2015.

Cos’è l’esterometro

L’esterometro è una comunicazione (trimestrale) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente le operazioni IVA fatte con soggetti esteri. Non c’è obbligo dell’esterometro laddove le operazioni siano documentate con bolla doganale o fattura elettronica.

Come detto, è stato introdotto con il D. Lgs. n. 127 del 2015, con cui, in dettaglio, il legislatore ha stabilito che

“i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Esterometro abilito dal 2022: nuovo obbligo di invio dati allo SdI

A partire dall’anno d’imposta 2022 l’esterometro scomparirà, poiché, con la legge di bilancio 2021, si è stabilito che a decorrere dal suddetto anno lo SdI (sistema di interscambio) sarà l’unico canali di trasmissione sia per le fattura elettroniche sia per i dati riferiti alle operazioni con l’estero (le fatture elettroniche oggi già transitano per lo SdI).

Si è deciso, quindi, che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

L’invio dovrà avvenire entro gli stessi termini stabiliti dal legislatore per l’emissione delle fatture, ossia, in linea generale:

  • entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione oppure il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero che è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Invio dati operazioni con l’estero: quadro sanzionatorio

La stessa manovra di bilancio 2021, individua anche il quadro sanzionatorio applicabile al nuovo obbligo in vigore dal 2022.

In particolare si prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa

  • di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è, tuttavia, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Sarà, sicuramente, applicabile il ravvedimento operoso.

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