Confermata l’esclusione dall’obbligo di comunicazione esterometro per i contribuenti in regime forfettario o minimo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, in tema di regolamentazione delle fatture elettroniche, ha ribadito che non  sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture messe dai soggetti Ue ed extra Ue.

Cosa dice la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti  all’invio dei dati (“esterometro”)  tutti  i  soggetti  passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi  effettuate, alla  fatturazione elettronica tramite SdI, risultandone  esonerati coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario.

Fra questi rientrano i contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in regime di esonero, ASD con proventi non superiori a 65.000 euro, i contribuenti  soggetti all’invio della fatture tramite Sistema Tessera Sanitaria, operazioni per le quali viene emessa bolletta doganale.

Scadenza esterometro

L’adempimento – specifica l’Agenzia delle Entratea differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

I dati contenuti nell’esterometro

Per ogni operazione transfrontaliera, in acquisto o vendita, gli obbligati trasmetteranno:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevutie le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’imposta;
  • ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.

In caso di omessa o errata trasmissione dell’Esterometro è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari a € 2,00 per ogni fattura con un massimo di € 1.000,00 a trimestre.

È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.