Il contribuente “esportatore abituale” che non abbia inviato all’Agenzia delle entrate la comunicazione d’intento non è sanzionabile per omissione di fattura. Il fatto costituisce soltanto “errore formale”.

La questione

Con sentenza n. 212/2019 del 14 maggio 2019, della Commissione tributaria Provinciale di Modena Sezione 1, viene ribaltata una contestazione dell’Agenzia Delle Entrate ad un contribuente.

Per L’ADE un mancato invio della “dichiarazione d’intento” costituisce un illecito dell’art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/83, come modificato dall’art. 1, comma 381, legge 311/04, e che a tale violazione si applichi una sanzione tra il 100% e il 200% delle imposte relative alle fatture emesse.

Dal canto suo, il contribuente, in fase di contenzioso tributario, esponeva le proprie ragioni asserendo che un mancato invio della dichiarazione d’intento (comunque regolarmente registrata) non possa che costituire un mero errore formale, e che non ci sia stata, nell’evidenza dei fatti, alcun tipo di evasione fiscale.

Inoltre, viene posta l’attenzione al divieto, previsto dalla normativa comunitaria, di irrogare sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione.

La sentenza

La commissione tributaria, con la sentenza sopracitata, accoglie positivamente il ricorso del contribuente ritenendo che: «chi omette l’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intenti, in presenza di regolari lettere ricevute dai clienti esportatori abituali, aventi i requisiti di legge, non può essere equiparato e sanzionato come colui che non applica l’IVA in assenza delle lettere stesse e dei relativi requisiti, per cui l’omesso invio dei dati contenuti nelle lettere d’intento costituisce una violazione meramente formale».

Per tale motivo la sanzione oggetto di contenzioso non può essere irrogata al contribuente.