Con il comma 1 bis dell’art. 9 bis del decreto Ristori, in fase di definitiva conversione in legge, si esonera, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

La misura è volta a favorire la ripresa del settore turistico a seguito delle gravi conseguenze economiche causate dall’epidemia Covid-19.

Canone unico di concessione del suolo pubblico: cos’è

Il canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato introdotto dal 2021, ad opera del comma 816 della legge di stabilità 2020, in sostituzione dei seguenti tributi:

  • Tosap
  • Cosap
  • Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
  • Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
  • Canone per l’uso o l’occupazione delle strade.

Il citato canone sarà, comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Esonero canone unico di concessione pubblica: i soggetti beneficiari

Il decreto Ristori, dunque, nella fase di conversione in legge, stabilisce l’esenzione dal pagamento del citato canone per i primi tre mesi del 2021. Beneficiari dell’agevolazione saranno, in dettaglio:

  1. gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
  3. esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
  4. esercizi di cui a punto 2), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il comma 1-quater nell’art. 9 bis in commento stabilisce altresì che, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, dovranno presentarsi in via telematica, con allegata la sola planimetria. Si stabilisce per tali domande inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo.

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