Ottenuta l’autorizzazione UE, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto che fissa i requisiti per accedere al c.d anno bianco partite iva. Il riferimento è all’esonero contributivo previsto per l’anno 2021 dalla Legge di bilancio 2021.

L’anno bianco contributivo per le partite iva

La Legge n°178/2020,  Legge di bilancio 2021, ha introdotto il c.d anno bianco contributivo partite iva.

L’esonero contributivo riguarda lavoratori autonomi (artigiani e commercianti e altri iscritti AGO) e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

L’esonero contributivo partite iva riguarda anche i professionisti iscritti alle casse private (avvocati, commercialisti ecc). L’esonero si estende ai lavoratori soci di società e ai professionisti componenti di studi associati.

L’anno bianco contributivo spetta a condizione che:

  • il reddito 2019 sia non superiore a 50.000 euro e
  • sia rilevato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i contributi integrativi e i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il decreto sull’anno bianco partite iva: ecco quali sono i requisiti e chi beneficia dell’esonero contributivo

Dopo l’approvazione dell’agevolazione da parte dell’Unione Europea, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il D.M. 17 maggio 2021. Con tale decreto vengono fissati i requisiti per accedere all’esonero contributivo 2021.

L’art.1 del decreto dispone che per accedere all’anno bianco contributivo partite iva, i beneficiari:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

L’esonero contributivo opera ne limite massimo individuale pari a 3.000 euro.

Le domande per ottenere l’esonero contributivo devono essere presentate:

  • entro il 31 luglio 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps;
  • entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.

Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva. Verificata a far data dal 1° novembre 2021.

Attenzione, l’accredito della contribuzione oggetto di esonero, è subordinata all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non coperta da esonero.

Si precisa che, per artigiani e commercianti l’esonero riguarda i soli contributi fissi.