Dopo che l’INPS ha reso noto nel cassetto previdenziale di ogni beneficiario l’importo riconosciuto a titolo di esonero contributivo parziale, iniziano i controlli sulla c.d regolarità contributiva. Infatti, ai fini dell’accesso al c.d esonero contributivo, è necessaria la regolarità contributiva. Verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Esonero contributivo: importi in chiaro

Con il messaggio n° 4184 del 26 novembre, l’INPS ha ribadito che a partire da ieri, nel cassetto previdenziale di coloro che ne hanno fatto richiesta, sono evidenziati gli importi riconosciuti a titolo di esonero contributivo 2021, commi da 20 a 22-bis, legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021.

Con tale messaggio l’INPS ha fornito nuove istruzioni operative.

Gli importi di devono intendere quali provvisoriamente riconosciuti. In attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Controlli tra i quali è compresa la verifica della regolarità contributiva.

La verifica della regolarità contributiva: esonero confermato solo dopo le verifiche

Il decreto attuativo dell’esonero contributivo, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2021, tra i vari requisiti di accesso all’agevolazione prevede che il beneficiario deve essere in possesso della regolarità contributiva. A tal fine, il requisito va verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha disposto che, ai fini della concessione dell’esonero in parola, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Pertanto, come già indicato nel messaggio n.

3974/2021, gli importi evidenziati nel cassetto previdenziale si intendono provvisoriamente riconosciuti:

  • in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento,
  • tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

Dunque, non ci sarà da meravigliarsi se gli importi ad oggi riconosciuti saranno oggetto di recupero da parte dell’INPS. La norma è chiara. Così come la tempistica e le conseguenze legate al controllo sulla regolarità contributiva.