C’è tempo fino al 2 novembre per presentare le domande di esonero contributivo per i professionisti iscritti alle casse private.

L’esonero contributivo: anche per i professionisti privati

L’esonero contributivo 2021 è stato introdotto con la Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021. Con D.M. 7 maggio 2021 del Ministero del Lavoro, sono state fissate le regole e i requisiti per accedere all’esonero contributivo.

Possono beneficiare dell’esonero o sconto sui contributi obbligatori lavoratori autonomi (artigiani e commercianti e altri iscritti AGO) e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

L’esonero contributivo può essere richiesto anche i professionisti iscritti alle casse private (avvocati, commercialisti ecc). L’esonero si estende ai lavoratori soci di società e ai professionisti componenti di studi associati.

Esonero contributivo: domande entro il 2 novembre

Con specifica nota del 18 ottobre 2021, in risposta alle richieste di chiarimento dell’Associazione degli Enti previdenziali privati, AdEPP, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcuni aspetti dell’esonero contributivo.

Nello specifico, con la nota citata il Ministero ha chiarito che:

  • l’esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale;
  • per chi è iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l’importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti;
  • per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell’importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità;
  • il contributo di maternità,  rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero.

Il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l’inoltro dell’istanza di esonero parziale deve intendersi prorogato al 2 novembre.

Primo giorno utile non festivo.

La stessa data vale anche per he per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva richiesta dalla norma.

Queste indicazioni sono state rese note anche dalla Cassa degli avvocati con apposito comunicato stampa del 21 ottobre 2021.

I prossimi passaggi

Presentata l’istanza, entrerà in gioco quanto previsto dal comma 8, art 3 del D.M. 17 maggio 2021.

Nello specifico, con successivo decreto del Ministero del lavoro saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione. In misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto. Difatti, per i professionisti con cassa, l’esonero sarà rapportato alle risorse effettivamente disponibili. Rispetto alla domande presentate.