Il bollo auto resta sempre la tassa più odiata dagli italiani. Se per uscire con un veicolo su strada occorre pagare, il punto è che poi si pretendono anche strade con condizioni migliori.

Il legislatore, comunque, in alcuni casi prevede esenzione dal pagamento. Tra questi c’è l’esonero per le auto disabili.

Tuttavia, per godere di questo beneficio occorre che siano verificate una serie di condizioni. Attenzione particolare anche all’intestazione del veicolo.

I requisiti di cilindrata e potenza

In prima battuta, l’esenzione bollo auto disabili presuppone quale requisito principale la sussistenza della disabilità (ufficialmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Inoltre è individuato specificamente l’ambio oggettivo. La possibilità di non pagare la tassa, infatti, scatta solo per veicoli che rispettano i seguenti requisiti di cilindrata e potenza:

  • 2.000 centimetri cubici per veicoli con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici per quelli diesel o ibrido.

La potenza del veicolo non deve essere superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’esenzione bollo auto disabili è da richiedersi alla regione. E’ per un solo veicolo (nella domanda bisognerà indicare la targa del veicolo interessato). Una volta ottenuta è permanente (finché ne rimangono i requisiti).

Esenzione bollo auto, l’intestazione del veicolo

Da quanto si evince dalla guida agevolazioni fiscali disabili dell’Agenzia Entrate, il beneficio scatta sia laddove il veicolo è intestato al disabile stesso sia se intestato ad un familiare di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

Quindi, l’esenzione c’è anche se l’auto disabile è intestata, ad esempio, al genitore di cui il disabile è fiscalmente a carico.

A questo proposito, ricordiamo, che un soggetto si considera fiscalmente a carico del familiare laddove abbia conseguito nell’anno d’imposta di riferimento un reddito non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino al 24° anno di età).

Non c’è esenzione, invece, ad esempio, se l’auto è intestata al fratello del disabile (salvo che quest’ultimo sia a carico fiscalmente del fratello).

Non è, sufficiente, quindi, semplicemente che il disabile sia bordo dell’auto.