Altre istruzioni operative per le operazioni di salvaguardia per gli esodati sono contenute nel messaggio Inps n. 14804 del 19 settembre scorso. Vediamo quali sono.

 Esodati: nessuna attività lavorativa fino alla pensione

 Innanzitutto per ciò che riguarda i soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che accedono alla salvaguardia del contingente dei 65.000 e di quello dei 55.000, la condizione del mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità effettiva della pensione.

Così, le strutture territoriali dell’Inps devono verificare la sussistenza di detto requisito anche al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, compresi i casi in cui sia stata rilasciata la certificazione di accesso al beneficio di cui alle operazioni di salvaguardia in argomento.

 I controlli dell’Inps

 Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica l’esistenza del diritto all’accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma Fornero, che della lettera con l’indicazione della decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000” è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando, a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati. In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della lettera con l’indicazione della decorrenza.

 

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 10130 esodati: verifiche reddituali prima della pensione

 Anche per quanto riguarda il terzo contingente, quello dei 10.130, al momento della liquidazione della pensione le strutture territoriali dell’Inps dovranno verificare la permanenza della condizione che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), non sia superiore ad € 7.500,00.

Ciò vale sia per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000” (per i quali apposite istruzioni vengono fornite al successivo punto 2 del presente messaggio), sia per i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della salvaguardia dei 10.130 esodati. Nei casi in cui, a seguito delle verifiche dell’Inps, sussistano situazioni per le quali non vi sia la piena certezza circa lo svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione e/o circa i redditi derivanti dalla stessa, le Sedi territoriali, prima di procedere all’eventuale esclusione dal beneficio della salvaguardia dei potenziali beneficiari, dovranno contattare i soggetti interessati al fine di consentire agli stessi di fornire le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.