Una delle tasse che si è sempre restii a pagare è il bollo auto (c.d. tassa automobilistica). Si tratta di una tassa di competenza regionale. Tuttavia, il legislatore a livello nazionale prevede dei casi specifici di esenzione.

Esenzione bollo auto storiche ultratrentennali

L’esenzione dal bollo è prevista per i c.d. veicoli “storici”. Al riguardo occorre però distinguere a seconda che si tratti di:

  • veicoli ultratrentennali
  • veicoli ultraventennali.

Sono considerati sono considerati “veicoli storici ultratrentennali” gli autoveicoli e i motoveicoli non costruiti da oltre 30 anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato) e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Questi veicoli sono totalmente esentati dal bollo e l’esenzione è automatica nel senso che non occorre presentare alcuna domanda e non è nemmeno necessario che risultino iscritti nel “registro storico”.

Tuttavia, se il veicolo storico ultratrentennale è messo in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuto il bollo in misura forfettaria. L’importo, in questa ipotesi, varia da Regione a Regione (ad esempio per la Regione Campania è pari a Euro 31,24 per gli autoveicoli ed Euro 12,50 per i motoveicoli). Il conducente, in questi casi, deve portare con sé la ricevuta di pagamento perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia. Si tenga presente che il bollo pagato è per l’intera annualità e non è prevista sanzione in caso di ritardo nel pagamento.

Esenzione bollo auto storiche ultravetennali

Con riferimento ai veicoli ultraventennali, è recentemente intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) con cui il legislatore ha stabilito che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento del bollo con una riduzione del 50%.

L’agevolazione ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2019. Il benefico è però sottoposto alla condizione che:

  • ci sia in possesso del certificato di rilevanza storica (rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)
  • e che tale riconoscimento di storicità sia riportato sul libretto di circolazione.

Sarà, quindi, il certificato di rilevanza storica, annotato sul libretto di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, a consentire l’applicazione dello sconto del 50% a partire dallo stesso anno dell’annotazione.

Esenzione bollo per i disabili: quali condizioni

L’altro caso di esenzione dal bollo riguarda i soggetti disabili che usufruiscono della c.d. Legge 104. Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico.

Si consiglia di verificare, comunque, presso la propria Regione di residenza il diritto ai benefici fiscali in quanto potrebbero esserci differenze, tra una regione e l’altra, sui limiti di cilindrata in base all’alimentazione.

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico (ad esempio genitore). Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui ne possieda più di uno. Tuttavia, sarà possibile ottenere nuovamente l’esenzione dal bollo anche per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, è venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In merito all’ambito oggettivo, l’esenzione trova applicazione sulle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici di persone in particolari condizioni, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan.

La domanda per l’esenzione bollo disabili

Ad ogni modo per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo per i disabili con Legge 104, occorre presentare apposita domanda all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) e la documentazione prevista. L’ufficio competente è l’ufficio tributi della Regione (nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate).

Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club.

La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo (si tenga presente un eventuale ritardo nella presentazione della documentazione necessaria non fa perdere il diritto all’agevolazione). La documentazione necessaria per ottenere l’esenzione è la seguente:

  • Domanda di esenzione sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge;
  • Copia del libretto di circolazione del veicolo per il quale si vuole l’esenzione;
  • Copia della certificazione medica da cui risulta la disabilità che dà diritto all’esenzione;
  • Copia della patente di guida speciale se l’intestatario è il guidatore
  • Eventuale atto, anche in copia, attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell’atto, laddove necessario.

La richiesta di esenzione è presentata solo per il primo anno poiché una volta riconosciuta si rinnoverà in automatico anche per gli anni successivi. Se però dovessero venir meno le condizioni che hanno portato alla concessione (ad esempio viene meno l’handicap che era stato in precedenza riconosciuto) occorre darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente che ha concesso l’esenzione.

Esenzione bollo Regionale

Come detto il bollo è di competenza delle Regioni ed è lasciata anche alla loro discrezionalità prevedere ulteriori casi di esenzione rispetto a quelli previsti a livello legislativo.

Si consiglia, dunque, di consultare l’ufficio competente della Regione cui il pagamento della tassa automobilistica è diretto.

Ad esempio, la Regione Lombardia ha stabilito l’esenzione triennale dal bollo se si sostituiscono veicoli inquinanti con auto EURO 5 o 6, a benzina o bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica). Per le auto ibride, in assenza di rottamazione, il bollo si riduce del 50% per 5 anni. Quelle a idrogeno, invece, vengono esentate per sempre.

Fonti e collegamenti esterni