A chiarire che, in tema di esenzione ticket, non c’è differenza tra disoccupato e inoccupato è stato di recente il Tribunale di Roma. La sentenza della sezione I Lavoro in analisi è del 17 febbraio 2017. La questione non è di poco conto se si considera che i disoccupati sono circa 3,5 milioni mentre gli inoccupati sarebbero praticamente il doppio. Cambia quindi la portata in maniera decisiva e così anche l’impatto della misura.

Esenzione ticket disoccupati: non conta se prima lavoravano o no

Il caso di specie parte dal ricorso di una rifugiata irachena contro l’ASL che aveva negato l’esenzione del ticket sanitario per il codice E02 (la stessa aveva già ottenuto l’esenzione codice E06).

La Asl aveva respinto la richiesta perché la donna non risultava occupata neppure precedentemente. Ma il giudice di Roma ha dato ragione alla ricorrente dando rilevanza solo alla condizione attuale di non occupazione a prescindere che prima ci fosse un contratto di lavoro in essere oppure no. Ha diritto a questa esenzione anche chi è senza lavoro ma non ha mai lavorato prima. Interpretazione che, peraltro, sarebbe avvalorata anche dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5090/2016.

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