Tra meno di una settimana si va alla cassa per versare l’acconto IMU 2023. La scadenza è stabilita al 16 giugno. Il saldo si dovrà pagare entro il 18 dicembre 2023, visto che il 16 è sabato. Numerosi sono, tuttavia, i casi di esenzione IMU.

Gli interessati al pagamento del tributo, ricordiamo, sono i possessori di immobili, intendendo per tali i proprietari o chi altro ha sull’immobile un diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

L’imposta è di competenza comunale ed è dovuta in base alla percentuale e mesi di possesso.

Si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Esenzione IMU abitazione principale

La prima esenzione IMU è quella per l’abitazione principale. Si tratta della casa in cui il contribuente ha la sua dimora abituale e residenza.

L’imposta su questa casa non è dovuta solo se la casa stessa è di categoria catastale NON di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7). Medesimo trattamento è per le pertinenze, esclusivamente di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre ciascuna appartenete alle predette categorie.

Si paga l’IMU; invece, sull’abitazione principale di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9). In tal caso, tuttavia, è prevista un’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro. Lo stesso trattamento è riservato alla pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre ciascuna appartenete alle predette categorie.

Ci sono poi da considerare i c.d. casi di assimilazione ad abitazione principale.

Terreni e aree fabbricabili

Numerosi i casi di esenzione IMU per i terreni. Secondo la normativa vigente, il tributo non si paga per:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L’IMU non è nemmeno dovuta sul terreno edificabile posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP.

In caso contrario, il terreno è soggetto al tributo.

Esenzione IMU, altri casi nel vademecum

Nel vademecum dell’esenzione IMU rientrano anche alcuni altri fabbricati che sono destinati a specifiche finalità o che fanno parte di determinate categorie catastali. In particolare, l’imposta non si paga per:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati merce (dal 1° gennaio 2022);
  • fabbricati con destinazione a usi culturali;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

I comuni, inoltre, con apposita delibera possono prevedere esenzione anche per immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari. A questi possono aggiungersi gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.