Il legislatore, anche per il 2023 continua a prevedere esenzione IMU abitazione principale. Quindi, la casa in cui si vive e si abita non è soggetta all’imposta.

Attenzione, però. L’esenzione scatta solo se la casa è di categoria catastale NON di lusso. Se, invece, l’abitazione è di lusso, l’IMU bisogna pagarla. Anche se in questo caso la legge, comunque, prevede un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro.

Ma quali sono le categoria catastali definite di lusso e quelle definite NON di lusso? Dove è possibile verificare in quale categoria rientra l’abitazione?

Le definizioni

In primis ricordiamo cosa la legge intende per abitazione principale ai fini IMU.

Per tale si intende la casa dove il contribuente risiede e dimora abitualmente (comma 741 lett. b legge di bilancio 2020).

Ci sono poi le pertinenze dell’abitazione principale. E per tale si intendono esclusivamente quelle appartenenti a categoria catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a dette categorie.

Esempio 1

All’abitazione principale, sono legate tre pertinenze, di cui un C/2, un C/6 e un C/7. In tal caso tutte e tre si possono considerare pertinenze dell’abitazione e ricevere lo stesso trattamento.

Esempio 2

All’abitazione principale, sono legate tre pertinenze, di cui un C/2 e due C/7. In tal caso solo il C/2 e uno dei due C/7 si possono considerare pertinenze dell’abitazione e ricevere lo stesso trattamento. L’altro C/7 deve considerarsi come “altro immobile”. La scelta è a discrezione del contribuente.

Abitazione principale, le categorie catastali di lusso e NON di lusso

Come anticipato, l’esenzione IMU abitazione principale si applica solo se la casa in cui si risiede e dimora abitualmente è di categoria catastale NON di lusso. Sono considerate tali, le seguenti categorie catastali:

  • A/2 (Abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (Abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (Abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare)
  • A/6 (Abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (Abitazioni in villini).

Si deve pagare l’IMU sull’abitazione principale, invece, se la casa è di categoria catastale di lusso.

Sono considerate tali le seguenti:

  • A/1 (Abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (Abitazioni in ville)
  • A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La categoria catastale di appartenenza si evince dalla visura catastale dell’immobile interessato.

Riassumendo…

  • l’abitazione principale è la casa in cui si risiede e dimora abitualmente
  • l’IMU abitazione principale non si paga se l’immobile è di categoria catastale NON di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7)
  • l’IMU sull’abitazione principale si paga, invece, se di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9)
  • lo stesso trattamento dell’abitazione principale si applica anche alle pertinenze, nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7
  • ci sono anche da considerare i casi di assimilazione ad abitazione principale
  • la categoria catastale della casa e delle pertinenze si vede nella visura catastale.