Per chi compie 75 anni entro la fine di questo mese di luglio scatta l’esenzione del Canone RAI ordinario (ossia quello dovuto per il possesso della TV in ambito privato) per il secondo semestre di questo stesso anno. Oltre al requisito anagrafico è richiesto, tuttavia, anche quello reddituale: il reddito annuo proprio e del coniuge (riferiti all’anno d’imposta 2019) non deve essere superiore complessivamente a 8.000 euro e non vi devono essere altri conviventi con reddito (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).

Il beneficio spetta se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non spetta nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

La norma di riferimento prevede che l’esenzione scatta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se, invece, il 75° anno di età è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta solo per il secondo semestre.

Esenzione canone RAI over75: il requisito reddituale

Come detto, al fine di godere dell’esenzione, occorre anche il rispetto della condizione reddituale. Al riguardo si vuole ricordare che per l’anno 2018 e per l’anno 2019, i decreti del MEF, di concerto con il MISE, del 16 febbraio 2018 e del 24 ottobre 2019, hanno ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell’esenzione in commento. Successivamente la legge di bilancio 2020 ha stabilizzato la citata soglia ad euro 8.000.

Le istruzioni al modello di domanda di esenzione, indicano il dettaglio dei redditi che devono considerarsi ai fini del predetto limite. In particolare, il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:

  • del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta precedente (per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella CU);
  • dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Non rilevano, invece, i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze; i redditi soggetti a tassazione separata.

L’esenzione canone RAI over75 non è automatica: il modello di domanda

Per ottenere l’agevolazione occorre presentare l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate, e ciò può avvenire con una delle seguenti modalità:

  • mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] (firmato digitalmente);
  • consegna diretta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha già presentato domanda negli anni passati e permangono i requisiti per ottenere l’esenzione non deve ripresentare domanda. Per contro se si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello). Infine, che pur avendo i requisiti, ha pagato il canone, potrà chiedere il rimborso.