Visto che le regole per l’esenzione del bollo auto possono variare di regione in regione, può accadere di sbagliarsi e pagare il bollo auto non dovuto. Ci ha scritto a tal proposito una lettrice milanese che non sapeva delle esenzioni bollo auto in Lombardia e che è interessata a conoscere tempi e modalità di rimborso del bollo auto pagato per sbaglio.

Bollo auto, i casi che possono portare al rimborso

Oltre al bollo auto non dovuto e pagato per sbaglio, possono scaturire domande di rimborso della tassa dal dalle ipotesi di doppio pagamento o di importo sbagliato (con versamento in eccesso rispetto a quanto si sarebbe dovuto pagare).

Non solo: in alcune Regioni (in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ) è anche possibile fare domanda per il rimborso del bollo auto parziale nei casi di furto, demolizione o esportazione definitiva all’estero di un veicolo. In questi casi il calcolo del bollo auto da rimborsare avviene in dodicesimi, corrispondenti ai mesi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento fino a quello di scadenza del versamento in corso di validità.

Rimborso bollo auto: come fare domanda e tempi

La domanda di rimborso va presentata in carta semplice oppure compilando i moduli appositi e può essere consegnata a mano o inviata tramite fax, raccomandata a/r o inoltrata per via telematica.
Di seguito istruzioni per la compilazione della domanda di rimborso del bollo auto, ovvero gli elementi da specificare nella richiesta: dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, motivo del rimborso, anno di riferimento e dati identificativi del mezzo. Una volta compilato il modulo, ad esso va allegata una documentazione specifica che può variare a seconda del motivo per cui si presenta la domanda.

Alla domanda per il rimborso del bollo auto inoltre vanno allegati:
in caso di doppio pagamento:
– l’originale della ricevuta di versamento da rimborsare (generalmente l’ultimo bollo pagato):
– la fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido (di solito quello pagato per prima);
– la fotocopia (leggibile) della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido.

in caso di pagamento per un importo maggiore a quello dovuto:

• la fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
• la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido.
La richiesta di rimborso per pagamento non dovuto deve accludere:
• l’originale della ricevuta di versamento da rimborsare;
• la fotocopia leggibile dell’atto che attesti il motivo per cui il pagamento non era dovuto (ad esempio la denuncia furto del mezzo, copia dell’atto di vendita, il certificato dell’avvenuta consegna per demolizione, ecc.).

Attenzione a non accorgersi troppo tardi dell’errore perché, così come esiste la prescrizione del bollo auto non pagato, è previsto anche un termine massimo, fissato a tre anni, per fare domanda di rimborso.
Per ulteriori domande sul bollo auto non esitate a contattare la redazione all’indirizzo [email protected]. Facciamo presente che le mail in attesa sono molte, cercheremo in ogni caso di rispondere a tutti nel più breve tempo possibile. Vi invitiamo quindi ad avere pazienza e a segnalarci questioni di particolare urgenza.