Gli OICR (Organismi di investimento collettivo) sono esclusi dal superbonus 110%. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 372 del 25 maggio 2021.

Gli Organismi di investimento collettivo (OICR), ricordiamo, sono organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Ne sono un esempio, i fondi comuni di investimento, le SICAV e SICAF.

Superbonus 110%: tra i beneficiari non ci sono gli OICR

Il superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni, spetta per lavori (trainanti e trainati) effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (vedi anche Superbonus 110% per Onlus: ammesse le cooperative sociali)
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello richiamata in premessa, chiarisce che gli OICR non sono ammessi al superbonus 110% in quanto non soggetti ad imposte sul reddito e all’IRAP.

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