Sebbene l’inserimento telematico abbia ridotto la possibilità di errore nel certificato medico, questa non è del tutto da escludere. Cosa prevede la normativa in caso di errore che incide sull’esito della visita fiscale?

Supponiamo che il medico sbagli ad inserire l’indirizzo di reperibilità del lavoratore e che, quindi, quest’ultimo risulti assente alla visita fiscale mentre in realtà era a casa. Abbiamo visto della responsabilità se a sbagliare comunicazione o a non verificare che ci siano tutte le condizioni effettive di reperibilità (citofono funzionante etc) è il lavoratore in malattia; ma in questo caso l’assenza alla visita fiscale è giustificabile e, quindi, l’esito del controllo Inps annullabile?

Indirizzo certificato medico sbagliato: cosa succede in caso di visita fiscale

In realtà anche in questo caso a rispondere dell’errore nel certificato medico è il lavoratore in malattia. La normativa infatti prevede che sia onere del dipendente controllare che “l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo”.

Per questo motivo è altamente raccomandabile che il lavoratore, essendo responsabile dei dati anagrafici inseriti, controlli di persona la corrispondenza delle informazioni. A maggior ragione considerando che, potendo chiedere copia cartacea del certificato e/o attestato di malattia o via email, è messo nelle condizioni di farlo senza troppi ostacoli.