Le erogazioni liberali fatte a sostegno dell’emergenza Covid-19 danno diritto a persone fisiche ed imprese che le effettuano al relativo sgravio fiscale, ossa detrazione dall’imposta lorda o deduzione dal reddito. C’è, tuttavia, confusione in merito all’ambito soggettivo del beneficio ed al possibile cumulo o alternatività tra i due tipi di abbattimento. Si ricorda che è stato l’art. 66 del decreto Cura Italia (convertito in legge n. 27 del 2020) a prevedere al comma 1 la possibilità per le persone fisiche e gli enti non commerciali di detrarre dalle imposte sui redditi (IRPEF) un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti  finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’importo non deve essere superiore a 30.000 euro. Il successivo comma 2 riconosce poi ai titolari di reddito d’impresa la possibilità dedurre le menzionate erogazioni liberali (a fini IRAP, sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate).

Detrazione o deduzione?

In merito all’ambito soggettivo, la normativa parla chiaro: la detrazione spetta alle persone fisiche ed agli enti commerciali; mentre la deduzione spetta ai titolari di redditi d’impresa, quindi anche società (non sono menzionati i redditi di lavoro autonomo). Pertanto, se ad esempio si considera un soggetto titolare di ditta individuale il quale effettua l’erogazione liberale con proprio codice fiscale (e non con partita IVA della ditta) allora questi potrà godere della detrazione dall’IRPEF lorda e non della deduzione. Laddove, invece, questi esegua l’erogazione liberale in nome della ditta, allora potrà godere della deduzione dal reddito d’impresa. Si tenga presente, tuttavia, che se trattasi di soggetto in regime forfetario quest’ultimo non potrà godere nè della deduzione dal reddito d’impresa nè della detrazione poiché sul reddito dell’attività non applica l’IRPEF bensì un’imposta sostitutiva su cui non è possibile far valere deduzioni e detrazioni personali (l’eventuale detrazione potrà farsi valore laddove questi oltre al reddito dell’attività possegga anche altri redditi soggetti ad IRPEF).

Stessa cosa dicasi per il soggetti in regime di vantaggio. Inoltre il forfait non deduce nemmeno i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per legge. Se invece, ad esempio, l’erogazione è fatta da una società di capitali questa potrà dedurla ai fini IRES.  In merito poi alle erogazioni fatte da un lavoratore autonomo, se questi non agisce in regime forfetario o di vantaggio, potrà certamente godere della detrazione ma non della deduzione (che come detto pare riservata ai soli titolari di reddito d’impresa).

Si ricorda, infine, che il comma 3 del medesimo art. 66 del Cura Italia, prevede che per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.