Ai fini della detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4 del decreto – legge n. 149 del 2013, il versamento deve essere effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato alla organizzazione nazionale del partito oppure può farsi su quello delle articolazioni provinciali dello stesso, dotate di autonomia amministrativa e negoziale?

È la domanda fatta all’Agenzia delle Entrate tramite istanza di interpello ed a cui la stessa Amministrazione ha dato chiarimenti con la Risposta n. 201/E del 6 luglio 2020.

Oggetto del quesito è, dunque, lo sgravio fiscale previsto dall’art. 11 del citato decreto-legge, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nell’apposita sezione del menzionato registro sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

I requisiti indispensabili per lo sgravio fiscale

La detrazione spetta nella misura del 26% dell’onere da applicarsi su un importo compreso tra 30 e 30.000 euro. Già in precedenti documenti di prassi, tra cui da ultimo la Circolare n. 13/E dello scorso anno, è stato chiarito che ai fini del beneficio fiscale è indispensabile che:

  • il partito politico nazionale beneficiario della donazione sia iscritto nel registro di cui sopra;
  • e che il versamento dell’erogazione risulti fatto tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. E’, preclusa, invece la detrazione se il versamento è eseguito in contanti.

L’Agenzia delle Entrate, conclude, che nel caso di specie, purché rispettati tutti i suddetti requisiti, è ammessa la detraibilità anche dell’erogazione effettuata su conti correnti intestati alle articolazioni provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

Si ricorda, infine, che con riferimento alle erogazioni fatte nel 2019, queste vanno indicate al rigo E8/E10 oppure RP8/RP/13 a seconda che si presenti il Modello 730/2020 oppure Modello Redditi PF/2020 ed utilizzando il codice 62.