L’imposta di successione può avere ad oggetto beni mobili o immobili.

 

Da qui, anche le somme in denaro che riceviamo dal de cuius possono essere oggetto d’imposta.

 

Tuttavia, un caso particolare può verificarsi quando le somme ricevute provengono da un soggetto che era residente all’estero.

 

In tale caso, è necessario presentare la dichiarazione di successione? Va versata l’imposta di successione per l’eredità dall’estero?

La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari.

Ricorrendo all’apposito modello di dichiarazione di successione.

 

In particolare, presentano la dichiarazione di successione:

 

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

 

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola (Fonte portale Agenzia delle entrate).

 

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro termini precisi.

 

Infatti, la presentazione deve avvenire  entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Tale data, coincide, generalmente, con quella del decesso del contribuente.

 

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione di successione: quando non va presentata?

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione, in alcuni casi espressamente previsti dal legislatore.

 

A tal proposito, la dichiarazione di successione non va presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni):

  1. ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  2. non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate.

 

Di conseguenza: nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario e si superano le suddette soglie, deve essere presentata la dichiarazione di successione.

 

Ancora, si è esonerati dalla dichiarazione quando si rinuncia all’eredità o:

 

  • laddove gli eredi  non essendo nel possesso dei beni ereditari,
  • chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

 

 

Ad ogni modo, coloro che  ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.

L’imposta di successione

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

In particolare, vengono applicate le aliquote:

 

  • del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

 

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n.

104 del 1992 (Fonte portale Agenzia delle entrate).

Se si riceve un’eredità dall’estero

Può capitare che oggetto di successione siano ad esempio delle somme di denaro che riceviamo dal de cuius che era soggetto residente all’estero. Il riferimento è all’eredità ricevute dall’estero.

 

In questo caso, l’eredità dall’estero va comunicata al Fisco? Va pagata l’imposta di successione?

 

Ebbene per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto la risposta, Agenzia delle entrate, n°310/E del 2019.

 

Nello specifico tale risposta aveva ad oggetto la “Tassazione atto di donazione formato all’estero”.

 

Le indicazione riportare in tale risposta, a parere di Investire oggi, possono essere estese anche all’eredità dall’estero.

I criteri di terriorialità

I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del TUS che, al comma 1 dispone:

l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Dunque, come da risposta citata, “se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale (c.d. principio della territorialità)”.

 

E’ necessario capire se il bene oggetto di donazione/successione possa essere considerato quale bene ‘esistente’ nel territorio dello Stato.

 

Da qui, per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente l’assegno( o il bonifico). Con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione/successione.

 

Di conseguenza se il de cuius era residente all’estero, il denaro ricevuto (eredità dall’estero) in eredità non può essere considerato quel bene esistente nel territorio dello Stato.

 

Da qui, in caso di de cuius ex residente all’estero, non è necessario presentare alcuna dichiarazione di successione nè pagare la relativa imposta.

 

Restano fermi eventuali obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale o nell’ambito della normativa antiriciclaggio.