Le cartelle di pagamento Equitalia, che scaturiscono dal mancato versamento di imposte indicate nella dichiarazione, per essere valide devono essere opportunamente motivate con la dicitura “omesso o carente versamento”. È quanto si legge nella sentenza n. 8138/16 della Corte di cassazione, con cui è stata cancellata senza rinvio una sentenza della Ctr di Salerno, con rigetto della domanda introduttiva del contribuente. Oggetto della vertenza era una cartella di pagamento emessa ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72 e recante il recupero di imposte non pagate, pur indicate nella dichiarazione dei redditi.

Equitalia e cartella di pagamento, ecco la sentenza del CTR di Salerno

La Ctr di Salerno aveva bocciato la cartella di pagamento ritenendo non sufficienti le scarne indicazioni fornite sulla stessa, recanti le diciture “omesso o carente versamento” e “somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione”.

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Equitalia: la decisione della Corte suprema

I giudici di legittimità ritengono la doglianza fondata.
I giudici di piazza Cavour, hanno osservato che soltanto l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, debba essere motivato adeguatamente, dovendosi rendere consapevole il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa.
Poi, nel caso in cui la cartella porti a esazione delle mere somme scaturite da un controllo cartolare della dichiarazione presentata dal contribuente, con scarto tra le somme dichiarate e quelle versate, la stessa non necessita di una motivazione specifica, se non il rinvio alla dichiarazione stessa. Così che diventa onere del contribuente, dimostrare eventualmente che la pretesa sia illegittima, perché i versamenti pretesi dall’Agente della riscossione sono stati eseguiti o perché gli stessi non erano dovuti.
In tal caso, deve ritenersi chiaro il contenuto in cartella di pagamento, se riferito a “somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione”, “omesso ritardato versamento”, “omesso o carente versamento”, e simili, con ulteriore riscontro dell’anno di riferimento, del tipo d’imposta e della misura degli importi, per ogni singola pendenza fiscale vantata.