C’è una scadenza che ricade nel mese di ottobre cui sono interessati gli amministratori di condominio. Si tratta del Modello 770, ossia il modello di dichiarazione presentato all’Agenzia delle Entrate per comunicare le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Quindi, ad esempio, con riferimento all’anno d’imposta 2019 (Modello 770/2020) l’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate sullo stipendio del portiere; le ritenute operate sulla fattura relativa al compenso fornito alla ditta di manutenzione dell’ascensore condominiale; le ritenute operate sul compenso dell’architetto per eventuali consulenze edilizie da questi date al condominio, ecc.

Modalità e termini di presentazione del Modello 770/2020: come verificare la tempestività

Il Modello 770/2020 (anno d’imposta 2019) deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2020 (che tuttavia slitta al 2 novembre, essendo il 31/10 un sabato), esclusivamente per via telematica. L’invio può essere fatto:

  • direttamente dal sostituto d’imposta (quindi, dall’amministratore di condominio) mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

Secondo quanto previsto dalle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo, questo si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

In relazione poi alla verifica della tempestività nella presentazione del modello, è previsto che si considera tempestivo il modello comunque presentato entro il 31 ottobre ma scartato dal servizio telematico, purché ritrasmesso entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

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