La comunicazione relativa alla liquidazione periodica Iva del 4° trimestre va presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per il 2021 la scadenza cade di domenica per cui slitta a lunedì 1° marzo. I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, hanno la facoltà di effettuare la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della stessa dichiarazione. In tal modo il contribuente evita un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA.

Senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

La comunicazione periodica Iva del 4 trimestre: invio ordinario entro il 28 febbraio

La comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva del 4° trimestre deve essere effettuata di norma entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. A prevederlo  l’art.21-bis del D.L. 78/2010. Se l’adempimento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è automaticamente rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Di norma, il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Tuttavia:

  • la comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e
  • quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

L’obbligo di fatturazione elettronica in essere dal 1° gennaio 2019 non ha fatto venire meno l’adempimento in esame.

La comunicazione del 4° trimestre nella dichiarazione Iva 2021 e il quadro VP: la presentazione entro il 1° marzo 2021

Grazie al D.L. 34/2019, decreto Crescita, è possibile presentare la comunicazione relativa al 4° trimestre nella dichiarazione Iva.

In particolare, per evitare il doppio adempimento, comunicazione dati liquidazione periodica Iva e Dichiarazione Iva, è possibile presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio (1° marzo per il 2021) includendo anche i dati della liquidazione periodica del 4° trimestre.

Difatti, tali dati vanno indicati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

Attenzione: il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al 28 febbraio.

Inoltre, qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  1. il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  2. il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre il mese di febbraio.

Su tale ultimo punto, il quadro VH serve per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, lo stesso non va compilato.

Se non si presenta la liquidazione periodica: il ricorso al ravvedimento

Le violazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva sono sanzionate sulla base dell’art.11 comma 2-ter del D.Lgs 471/1997.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le sanzioni appena individuate possono essere oggetto di ravvedimento operoso.

 

Come indicato nella circolare Assonime n° 6/2020, se il contribuente intende rimediare agli errori commessi, deve compilare:

  • il quadro VP di una dichiarazione correttiva nei termini, se la dichiarazione annuale è stata presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto)
  • il quadro VH di una dichiarazione correttiva nei termini (o VV per l’Iva di gruppo), se la dichiarazione annuale è stata presentata oltre il mese di febbraio.

 

In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti. Compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.