Dal primo marzo del 2022 per le famiglie italiane con figli si è materializzata la grande novità dell’assegno unico e universale sui figli a carico. Una misura generica che ha sostituito tutte le altre misure di welfare per le famiglie esistenti in precedenza. Infatti con il varo dell’assegno unico universale sui figli a carico le famiglie dei lavoratori dipendenti non hanno più percepito gli ANF e non hanno più goduto delle detrazioni per i carichi di famiglia. Ma allo stesso modo le famiglie con figli in arrivo o da poco arrivati hanno perso il bonus bebè e il premio alla nascita.

La misura quindi è diventata l’unica misura di welfare per le famiglie oggi in vigore, ma solo nel caso in cui le famiglie rientrano nel perimetro di applicazione di questa misura. Infatti ci sono ancora famiglie che prendono gli assegni per il nucleo familiare e altre che torneranno a prenderli perché perderanno il diritto all’assegno unico. E la scadenza per presentare domanda di assegno per il nucleo familiare è ormai imminente.

“Buonasera mi chiamo Roberto e sono un lavoratore dipendente con un figlio a carico che a giugno compirà 21 anni di età. Vi chiedo cosa devo fare adesso dal momento che da quanto ho capito perderò il diritto all’assegno unico su mio figlio nel momento in cui questo compirà il ventunesimo anno di età. Cosa devo fare, devo presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare di nuovo dal momento che credo che mia moglie tornerà a essere a mio carico da questo punto di vista. Giusto?”

Dall’assegno al nucleo familiare all’assegno unico. E viceversa

Grazie al nostro lettore possiamo mettere in luce ciò che succede alle famiglie prive di figli e che non rientrano nel perimetro dell’assegno unico. Famiglie che pertanto restano con pieno diritto nel perimetro delle vecchie misure precedenti l’assegno unico universale sui figli a carico.

Da questo punto di vista la normativa vigente in materia è assai chiara ed è stata specificata anche con una vecchia circolare.

La circolare INPS e come funzionano le misure di welfare per le famiglie

L’INPS con la circolare n° 34 del 28 febbraio 2022 ha messo nero su bianco il campo di applicazione di questi strumenti. Nello specifico si legge che

“Con riferimento a quanto previsto nell’articolo n° 10 del decreto legislativo n° 230 del 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo n° 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n° 797 del 1955, ne consegue che successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955”.

Stop quindi agli ANF. Ma questo significa che senza figli e soggetti che rientrano nell’assegno unico, gli ANF tornano fruibili.

Le regole degli ANF in alternativa all’assegno unico

Potranno richiedere gli ANF solo quei nuclei familiari in cui non vi sono soggetti con diritto all’assegno unico. Oppure da dove ne sono fuoriusciti alcuni. Quindi nuclei familiari composti solo da marito e moglie, oppure con presenti fratelli e sorelle con diritto agli ANF o con figli che hanno compiuto i 21 anni senza la presenza di altri figli più piccoli. In termini pratici l’INPS non fa altro che recepire le direttive dei decreti varati dal Governo applicando alla lettera ciò che la normativa stessa prevede. L’assegno unico quindi riguarda esclusivamente quei nuclei familiari che hanno al loro interno i figli prima citati.

E per questi che gli assegni per il nucleo familiare di fatto sono stato abrogati ma non per la generalità delle famiglie.

Infatti una famiglia composta solo da due coniugi con la moglie casalinga, non ha subito alcuna modifica dal fatto che sia entrato in vigore l’assegno unico universale sui figli a carico. Non essendoci figli under 21 nella coppia prima citata il lettore tornerà a percepire gli assegni per il nucleo familiare e quindi anche le detrazioni per i carichi di famiglia. Naturalmente dietro presentazione della domanda. Infatti mentre per l’assegno unico l’INPS ha confermato che per il 2023 nessuna domanda doveva essere prodotta dagli interessati, per gli ANF resta la normativa previgente.

La domanda va presentata entro giugno

Entro il 30 giugno le famiglie interessate ancora agli assegni per il nucleo familiare devono presentare la domanda all’INPS in via telematica. La presentazione telematica dell’istanza è l’unica via accessibile per poter rientrare nella misura. In termini pratici presentando domanda all’INPS entro il 30 giugno gli interessati potranno percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo che va proprio dal mese di luglio 2023 al mese di giugno 2024. La presentazione della domanda è in area riservata sul sito istituzionale dell’INPS. Gli interessati possono sfruttare l’aiuto dei patronati o dei CAF oppure presentare tutto da soli tramite le credenziali di accesso all’area riservata dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Italiano. Naturalmente con i soliti SPID, CIE o CNS.

Domanda anche per chi prende già gli ANF

Gli assegni per i nucleo familiare quindi vanno sempre richiesti. Sia da quelle famiglie che li stanno già prendendo perché non avevano figli che rientravano nel perimetro dell’assegno unico universale sui figli a carico. E sia per quelle in cui la situazione è cambiata negli ultimi tempi. Il nostro lettore quindi nel momento in cui perderà il diritto all’assegno unico perché suo figlio compirà 21 anni di età, si dovrà muovere.

E dovrà presentare domanda per gli assegni per il nucleo familiare all’INPS. In modo tale da rientrare nel perimetro della misura precedente.