In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (Runts), i contribuenti che effettuano delle erogazioni liberali in favore di una Fondazione estera possono beneficiare delle agevolazioni fiscali solo se la Fondazione è iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, presso l’Agenzia delle entrate.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n°406 del 16 giugno 2021.

La detrazione per le erogazioni agli Enti del terzo settore

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, spetta una detrazione del 30%.

La detrazione spetta per le erogazioni di importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni sono riportate anche nel 730 precompilato.

Inoltre, le liberalita’ in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5 del D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo settore, da persone fisiche, enti e societa’ sono deducibili dal reddito. Nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, sono state individuate:

  • le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
  • sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Le agevolazione fiscali in parola sono stata prevista all’art.83 del Codice del Terzo settore.

La risposta n° 406 del 16 giugno 2021

Con apposita istanza da cui scaturisce la risposta n°406 del 16 giugno, una fondazione di diritto tedesco, rientrante potenzialmente tra gli Enti del terzo Settore, ha chiesto lumi sulla possibilità di applicare le suddette agevolazioni per le erogazioni liberali effettuate in suo favore dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia.

A tal fine intende iscriversi nell’apposito Registro unico nazionale del Terzo settore(Runts). Registro degli enti del terzo settore non ancora pienamente operativo.

Le Agevolazioni in favore di coloro che effetuano l’erogazione si applicano per le erogazioni effettuate agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Iscrizioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

A tal proposito, si veda il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020. Decreto con il quale sono state rese note le regole di funzionamento del Runts.

Conclusioni: il parere dell’Agenzia delle entrate

In attesa della piena operativa del Runts, le suddette detrazioni/deduzioni si applicano alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, Dlgs n. 460/1997) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (articolo 7 della legge n. 383/2000). In via transitoria, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore.

Di conseguenza, in attesa che diventi operativo il Runts, la Fondazione estera, che riceve erogazioni liberali anche da residenti italiani, può entrare nel perimetro delle agevolazioni previste dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) solo se iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, presso l’Agenzia delle entrate.