In riferimento all’ecobonus ordinario, per gli interventi effettuati dopo il 6 ottobre 2020, l’asseverazione dei lavori riguarda non soli i requsiti tecnici ma anche la congruità delle spese. Sarà necessario anche il computo metrico che nel caso di interventi di risparmio energetico ordinari non dovrà mai essere trasmesso all’Enea. Trasmissione che invece dovrà avvenire per il superbonus 110%. Infatti per il superbonus, all’asseverazione sarà necessario allegare il computo metrico. Il computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali; le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private; le spese professionali per la realizzazione dell’intervento.

In sintesi, sono queste le indicazioni fornite dall’Enea con due separate note operative pubblicate sul proprio portale web.

 

L’asseverazione per il superbonus 110%

Il superbonus 110%, art.119 del D.L. 34/2020, D.L. Rilancio, premia gli interventi finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico. Il bonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute. In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per la cessione della stessa sotto forma di credito d’imposta o per lo sconto in fattura. La spettanza del superbonus è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti. Adempimenti che vanno messi in atto non solo dal contribuente, si pensi al bonifico parlante, ma anche da altri soggetti legati all’effettuazione dei lavori. Il riferimento è a ingegneri, geometri e altri tecnici tenuti a rilasciare l’asseverazione sui lavori effettuati.
Infatti, nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e 2020, è specificato che sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.


Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.
Per gli interventi di risparmio energetico, compresi quelli ammessi al superbonus 110%, i decreti di riferimento sono:
• il decreto requisiti tecnici e
• il decreto asseverazioni.

L’asseverazione per il superbonus 110%: i chiarimenti dell’Enea

Con una nota pubblicata sul proprio sito, l’Enea ha fornito alcuni chiarimenti sull’asseverazione riguardante il superbonus 110% nonchè l’ecobonus ordinario, ex legge n° 296/006-art.

14 del D.L. 63/2013. L’asseverazione va inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori ossia dal collaudo degli stessi. I tecnici effettuano l’invio presso il portale Superbonus.

E’ richiesta l’asseverazione superbonus 110% in caso di:

  • utilizzo diretto della detrazione (invio a fine lavori);
  • cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori)
  • sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’asseverazione per il SuperEcobonus riguarda: requisiti tecnici e congruità delle spese.

Nel Portale SuperEcobonus si allega sempre il computo metrico.

Attenzione, per il superbonus, l’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.

Cosa che può avvenire per l’ecobonus ordinario; si pensi alla sostituzione degli infissi.

L’asseverazione per l’ecobonus ordinario

L’Enea ha fornito precisazioni anche in riferimento al rilascio dell’asseverazione per l’ecobonus ordinario.

A tal proposito, è necessario fare una distinzione tra lavori iniziati prima e dopo la data del 6 ottobre 2020. Data di entrata in vigore del decreto Requisiti.

Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre:

  • laddove richiesta, l’asseverazione riguarda solo i requisiti tecnici dell’intervento non la congruità delle spese;
  • come già detto sopra per gli infissi, in alcuni casi, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.
Per gli interventi iniziati dopo la data del 6 ottobre, laddove richiesta, l’asseverazione riguarda:
  • i requisiti tecnici dell’intervento,
  • la congruità delle spese (punto 13.1, all. A,DM 06/08/20) + computo metrico

L’asseverazione può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del fornitore/produttore (ad esempio sostituzione serramenti), ma in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all’all. I.

Attenzione: il computo Metrico per l’Ecobonus «ordinario» non va trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario.

Indicazioni sul computo metrico per il superbonus 110%.

Come da decreto Requsiti, il tecnico che sottoscrive l’asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e’ sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo’ riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
    interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico puo’ anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e’ allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8.

Laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore, si utilizzano i prezzi di cui all’allegato I.

L’Enea con ulteriore nota afferente il computo metrico per il superbonus 110% ha specificato che il Computo Metrico da allegare è il computo globale. Inteso quale totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

L’Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee.

Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.

Ulteriori precisazioni sul computo metrico

Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a. ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  •  le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente
    necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

In base alle indicazioni fornite dall’Enea, anche le spese per il visto di conformità devono essere indicate nel computo metrico. L’apposizione del visto di conformità è necessari solo ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura.

Per ciascuna voce occorre specificare il prezziario preso a riferimento (pr.precedente).

Attenzione,le spese professionali devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.