L’Enasarco ha introdotto un regime contributivo agevolato per i giovani agenti che si iscrivono alla fondazione. In particolare è prevista una riduzione delle aliquote e dei minali contributivi. Dallo scorso anno l’aliquota contributiva è pari al 17%, sarà così anche per i prossimi anni. Al contrario, i minimali e i massimali contributivi sono comunicati di anno in anno; per il 2021 non sono stati ancora resi noti.

Ecco in chiaro tutte le novità previste per i giovani agenti e rappresentanti di commercio.

Enasarco: agevolazioni per giovani agenti

L’art.5 bis del Regolamento Enasarco dispone che:

al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

Difatti rileva la nuova iscrizione o da ex iscritto, il conferimento di un nuovo incarico.

In particolare, le agevolazioni riguardano gli agenti con età non superiore a 30 anni. Per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

Le agevolazioni operano per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

In cosa consistono le agevolazioni

Le agevolazioni consistono sia in una riduzione delle aliquote contributive sia dei minimali contributivi ai fini pensionistici.

Nello specifico:

  1. l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per il 1° anno di iscrizione  o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti per il terzo anno;
  2. il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per il triennio agevolato.

L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale; dunque è escluso chi opera in forma di società di capitali.

Si ricorda che l’aliquota contributiva è a carico sia dell’agente che della mandante.

Ad esempio, con aliquota ordinaria al 17%, l’8,50% è a carico dell’agente e l’ulteriore 8,50% a carico della mandante.

Di riflesso, della riduzione delle aliquote contributive ne beneficerà sia l’agente che la ditta mandante.

Un esempio pratico

Consideriamo un agente nuovo iscritto nato al 10/03/1995(Fonte portale Enasarco).

Ipotizziamo il conferimento dei seguenti incarichi:

  • primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2021 all’età di 26 anni);
  • secondo incarico 1/5/2022 all’età di 27 anni;
  • terzo incarico in data 30/08/2023 all’età di 28 anni.

Sul primo mandato beneficerà delle seguenti riduzioni percentuali delle aliquote contributive rispetto a quella del 17%: -6% per il 2021, -8% per il 2022, – 10% per il 2023. Il minimale contributivo sarà ridotto del 50% per tutto il triennio.

Sul 2° mandato avrà una riduzione del -8% per il 2022, – 10% per il 2023. Il minimale contributivo sarà ridotto del 50% per tutto il biennio.

Infine sul 3° mandato 2023, beneficerà, per il solo 2023, di una riduzione contributiva del -10%. L’abbattimento del 50% opera  solo per il 2023.

Per il 2024 non spetterà alcuna agevolazione.