Le imprese che effettuano, nel 2020, donazioni in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono beneficiare di una deduzione dal reddito dell’attività. Ai fini della valorizzazione delle donazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. A sancirlo sono i commi 2 e 3 art. 66 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) ad oggi in fase di conversione in legge.

Il primo dei due commi menzionati, nel dettaglio, prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura a  sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica  da Coronavirus, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La deduzione è ammessa anche ai  fini dell’IRAP nell’esercizio in cui le donazioni sono effettuate.

Il richiamato art. 27 Legge n. 133 del 1999 prevede che:

  • sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
  • non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del punto precedente;
  • tali trasferimenti di beni, non sono soggetti all’imposta sulle donazioni;
  • le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti destinatari delle erogazioni liberali sono identificati ai sensi del DPCM 20 giugno 2000.

La valorizzazione e la documentazione

Come anticipato il comma 3 dell’art. 66 Dl n. 18 del 2020, stabilisce che per le erogazioni liberali in natura ai fini della loro valorizzazione vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM 28 novembre 2019.

Al riguardo, l’art. 3 ci dice che il valore dell’erogazione in natura va quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Nel caso poi l’erogazione erogazione liberale avesse ad oggetto:

  • un bene strumentale, il valore sarà determinato con riferimento al residuo valore  fiscale all’atto del trasferimento;
  • beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b)  del  TUIR (c.d. beni merce), l’ammontare della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi di specifiche previsioni normative.

Infine, laddove ci si trovi al di fuori delle citate ipotesi ed il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, risulti superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il  donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene (copia della perizia va consegnata anche al beneficiario della donazione).

Ad ogni modo, ai fini del beneficio, la normativa (art. 4 DM 28 novembre 2019) prevede che l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.