La manovra di bilancio 2021, nel testo che dalla Camera passa al Senato per il varo definitivo, allarga l’ambito applicativo del superbonus 110% aggiungendo ulteriori interventi ammessi al beneficio.

La stessa manovra proroga il beneficio anche alle spese fatte fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, stabilisce che:

  • la detrazione fiscale resta da godere in 5 quote annuali di pari importo se trattasi di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021
  • se, invece, la spesa è sostenuta nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, la detrazione dovrà avvenire in quattro quote annuali

Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

Nella versione stabilita dall’art. 119 del decreto Rilancio il superbonus spetta per i c.d. interventi trainanti e trainati.

Sono trainanti (ossia quelli per i quali spetta il superbonus anche se fatti indipendentemente da altri lavori):

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • gli interventi antisismici.

Il superbonus 110% spetta inoltre sui seguenti ulteriori lavori, purché eseguiti congiuntamente ad uno o più dei trainanti” (ecco perché definiti “trainati”):

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Eliminazione barriere architettoniche tra i lavori trainati nel superbonus 110%

La legge di bilancio 2021, come anticipato allarga l’ambito degli interventi ammessi al superbonus 110%, includendovi:

  • gli interventi per la coibentazione del tetto
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di ultrasessantacinquenni)
  • l’istallazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Tra questi, di particolare importanza sono i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, per i quali fino ad oggi il legislatore li inserisce tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR lett. e).

Il legislatore fa ora rientrare, dunque, tra i lavori ammessi al superbonus 110% anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (anche se come interventi “trainati”), aventi ad oggetto

  • ascensori e montacarichi
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

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