Anche le imprese possono accedere alla detrazione per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di lavori che servono a facilitare l’accesso agli edifici per le persone con difficoltà motorie o che presentano un handicap specifico.

Sono ammessi al bonus lavori quali: il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne, ecc.

L’accessibilità del bonus anche da parte delle imprese, è stata messa nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 444/2022.

La norma di riferimento non descrive con precisione gli immobili ammessi al bonus, per questo motivo l’Agenzia delle entrate apre anche alle imprese e agli immobili di loro proprietà.

Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche

L’art.119-ter del DL 34/2020, premia i lavori edili finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, per tali lavori spetta una detrazione pari al 75% delle spese sostenute. L’Agevolazione copre le spese del periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Le spese max ammesse all’agevolazione sono così calcolate:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere
architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Detrazione anche per le imprese

Nel definire gli immobili per i quali può essere ottenuto il bonus, la norma è molto vaga.

Infatti, fa solo riferimento ad “edifici già esistenti”. Da qui, l’Agenzia delle entrate, nella risposta n° 444 di qualche giorno fa ha espressamente chiarito che:

l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Dunque, la detrazione, anche in sconto in fattura o cessione del credito, spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti: immobili  “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.