Con la Risposta n. 203/E del 7 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto occasione per riepilogare (in tema di imposte di registro e ipocatastale), la disposizione normativa contenuta all’art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Ai sensi di quest’ultima, è stato previsto che sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3,comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n.

380 del 2001, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Il dettaglio delle condizioni per l’imposta fissa

Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, l’Agenzia delle Entrate illustra in dettaglio le condizioni che devono essere rispettate per l’applicazione delle suddette imposte in misura fissa di 200 euro. In particolare è necessario che:

  • l’acquisto deve avere ad oggetto un intero fabbricato (indipendentemente dalla sua natura) e deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere alla sua demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero, ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • in entrambi i casi (ossia ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B;
  • provvedere (sempre entro 10 anni dall’acquisto) all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Lo stesso art.

7 del decreto crescita, stabilisce poi che, laddove, le citate condizioni non siano rispettate saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse oltre che gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.