Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022 è stata comunicata la percentuale del bonus e-commerce effettivamente fruibile. Stiamo parlando del contributo, valido per gli anni dal 2021 l 2023, pari al 40 per cento dei costi sostenuti per introdurre o potenziare i sistemi di vendita a distanza. Un interessante misura per un settore (quello dell’e-commerce di prodotti alimentari) in forte espansione in Italia. Ecco, dunque, chi potrà fruire del bonus pieno per le vendite online.

Bonus e-commerce, cos’è e a chi spetta?

Il bonus e-commerce è stato istituito con la Legge di Bilancio del 2021 e consiste in un contributo, per gli anni dal 2021 al 2023, pari al 40 per cento dei costi sostenuti per introdurre o potenziare i sistemi di vendita a distanza.

Lo scopo è, soprattutto, quello di incrementare le esportazioni del made in Italy. Il beneficio non può superare i 50 mila euro annui entro il limite del fondo ad esso destinato, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei periodi agevolabili.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».
Ai sensi di legge, sono agevolabili “le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni”, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Domanda e fruizione del contributo, termini e istruzioni

Gli aventi diritto devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nei relativi periodi d’imposta per consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del bonus e-commerce, in proporzione alle risorse disponibili.


La comunicazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto. La domanda può essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate – con la risoluzione n. 64 del 3 novembre 2022 – ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo di cui sopra deve essere riportato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Chi ha diritto al bonus pieno per le vendite online?

Ai fini del rispetto del limite di spesa – si legge nel provvedimento del 20 maggio 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini – “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”. Questa percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (pari a 5 milioni di euro l’anno) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per ciascun periodo d’imposta di spettanza del beneficio. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.


Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022 è stata comunicata ala percentuale del bonus e-commerce effettivamente fruibile dai soggetti richiedenti. Tale percentuale, si legge nel provvedimento, è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione presentata dagli stessi soggetti richiedenti.
Ciascun beneficiario può visualizzare il proprio bonus e-commerce dal proprio cassetto fiscale accessibile, tramite SPID, CIE o CNS dall’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.