Dal 2 agosto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, è possibile prenotare gli incentivi per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km, con o senza rottamazione. Sulla rottamazione, ai fini dell’ecobous auto è necessario rispettare precise condizioni.

Ecobonus auto: nuove risorse nel decreto Sostegni-bis

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha rifinanziarono le risorse destinate al c.d Ecobonus auto.

In particolare, le nuove risorse finanziarie ammontano a 350 milioni di euro e sono così così ripartite:

  • 200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;
  • 60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza;
  • 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici (tra le novità del Decreto Sostegni Bis c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli);
  • 40 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2 (contributo fino a 2.000 euro).

Ecobonus veicoli usati: ecco la condizione che non tutti sanno

Non tutti sanno che nelle ipotesi in cui si intende rottamare un veicolo usato questo deve presentare precise caratteristiche ai fini dell’ecobonus auto.

Infatti, il veicolo usato deve avere i seguenti requisiti:

  • per i veicoli di categoria M1 è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Per accedere al contributo L. Bilancio 2021 relativo alle fasce comprese tra 0-60 g/km CO2 il veicolo rottamato, oltre ai requisiti suddetti, deve essere immatricolato in data antecedente al 1°gennaio 2011. Per la fascia 61 -135 g/km CO2 è possibile rottamare anche un veicolo omologato alla classe Euro 5.
  • per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato ad una classe euro inferiore a euro 4/IV.

Ancora, per i veicoli di categoria L è necessario che il veicolo usato appartenga alla categoria L e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 nonché oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.

76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.

In ogni caso (sia acquisto che locazione per tutte le categorie) il veicolo usato deve essere intestato, da almeno 12 mesi, all’acquirente o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ed obbligatoriamente avviato alla rottamazione (Fonte portale Mi.SE.).

Dunque, attenzione a tenere bene a mente quanto appena riportato.