Il beneficio del c.d. ecobonus (detrazione fiscale, nella misura del 65%, delle spese relative ad interventi di risparmio energetico) è sempre di attualità. A volte perché oggetto di proroghe ad opera delle manovre di bilancio altre perché oggetto di modifiche all’interno di qualche decreto. La misura potrebbe, infatti, essere al centro del dell’ultimo decreto emanato a fronte dell’emergenza Covid-19 (ossia il c.d. decreto “Rilancio”).

L’agevolazione, si ricorda, consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; miglioramento termico dell’edificio come ad esempio coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi, ecc.; installazione di pannelli solari; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Possono usufruire dello sgravio fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Nel dettaglio, sono ammessi all’agevolazione: a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; b) i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); c) associazioni tra professionisti; d) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Dal 2018 ammessi sono anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ammesso il doppio beneficio per le imprese

Per i titolari di reddito d’impresa è, tuttavia, possibile fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività d’impresa. Ciò ha, tuttavia, sempre indotto i contribuenti e gli operatori del settore a porsi la questione della cumulabilità tra la detrazione in commento e la deduzione.

Si pensi, ad esempio, ad una società che esegue lavori di riqualificazione su un immobile strumentale alla propria attività: in tale ipotesi ci si chiede se le spese sostenute possono farsi rientrare contemporaneamente nella detrazione del 65% (come ecobonus) e nella deduzione dal reddito d’impresa (quale onere inerente l’attività). La questione è stata affrontata tempo fa dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 20/E del 2011 anche se in questa sede il caso affrontato ha riguardato un libero professionista e non un’attività imprenditoriale. In tale occasione l’Amministrazione finanziaria ammetteva il cumulo tra i due benefici (“Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio”). Per analogia la stessa conclusione può, pertanto, ritenersi applicabile anche ai titolari di reddito d’impresa.