Con risposta n. 481 del 13 novembre 2019 ad un interpello di un contribuente, avente ad oggetto “Cessione  del  credito  corrispondente  alla  detrazione  spettante  prevista  per interventi  di  riqualificazione  energetica  di  parti  comuni  di  edifici  (art.  14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013)”,  L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa i metodi di cessione di un credito d’imposta relativo ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di un condominio.

In particolare, l’istante chiede se sia possibile acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un’unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino, così come disposto dall’art.

14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Ade, con la riposta all’interpello sopra citato chiarisce quanto segue: i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, ad esempio:

  • Nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;
  • Nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Inoltre, Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017:

  • Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio […] per la quota a lui imputabile.
  • Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Ma, prosegue l’Agenzia delle Entrate, è possibile trasferire il credito d’imposta solamente ad uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio.

Risposta n. 481/2019: “Cessione  del  credito  corrispondente  alla  detrazione  spettante  prevista  per interventi  di  riqualificazione  energetica  di  parti  comuni  di  edifici  (art.  14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013).

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