Confermati, con qualche modifica in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, l’ecobonus e sismabonus potenziati, ossia la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (cappotto termico e sostituzione impianti di climatizzazione invernale) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica il termine è esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari – IACP – comunque denominati).

Lo sgravio fiscale è previsto inoltre, purché realizzati congiuntamente insieme ad uno dei predetti interventi, anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Confermata è anche la possibilità di optare per la cessione del credito (con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) oppure per lo sconto diretto in fattura laddove accordato dalla ditta esecutrice dei lavori.

Obbligo di visto ed asseverazione

Proprio con riferimento alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto, resta confermato che il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio (il visto è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili dei CAF).

Inoltre se trattasi di interventi di riqualificazione energetica è necessario che, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute (una copia deve essere trasmessa anche all’ENEA ed al riguardo si dovrà attendere un decreto del MISE da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio).

Se trattasi di interventi antisismici, l’asseverazione che attesta l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico va rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali (ingegneri, architetti, ecc.). I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.

Tempi di rilascio dell’asseverazione e sanzioni

L’asseverazione andrà rilasciata  al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori ed ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori fatti si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Altre conferme sono che:

  • al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, chi è abilitato al rilascio delle attestazioni e asseverazioni è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  • il rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli comporta, in capo al soggetto che le ha rilasciate, oltre a sanzioni penali, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • si decade dal beneficio in caso di non veridicità delle attestazioni o asseverazioni.

Si ricorda, infine, che le spese sostenute per il rilascio dell’asseverazione rientrano tra quelle detraibili ed i controlli sono rimessi nelle mani del MEF.